
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 2542 del 5 Febbraio 2014. Possono i beni acquisiti dopo la separazione o il divorzo, provenienti da una successione ereditaria, essere valutati al fine di stabilire la capacità economica dell'onerato di assegno di mantenimento?
La Suprema Corte si esprime in senso affermativo, limitando tuttavia l'incidenza degli stessi (i quali, tuttavia, non possono certo essere presi in considerazione ai fini di valutare il tenore di vita matrimoniale tenuto in pendenza di matrimonio, proprio perchè l'aumento patrimoniale è avvenuto in un momento successivo). Lo stesso ragionamento deve aversi con riguardo al beneficiario dell'assegno di mantenimento: nel caso fosse tale soggetto a ricevere beni in eredità, come nel caso di specie, allora sarebbe legittima la richiesta di modifica o di revoca di versamento di assegno a suo favore avanzata da parte dell'onerato.La Cassazione non può più entrare nel merito della questione; non è possibile procedere quindi a un nuovo esame degli assetti patrimoniali di ciascuno dei coniugi.
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